Accesso agli atti dei Consiglieri Comunali: il Difensore Civico condanna il Sindaco del Comune di Ruvo del Monte

difensore civicoCome tutti ricorderanno, il 20 luglio scorso i consiglieri comunali di minoranza Barbara Salvatori e Pietro Graziano, nell’espletamento del proprio mandato, formulavano istanza di accesso agli atti in relazione ad un procedimento in corso, avviato su iniziativa di un consigliere di maggioranza.

Trascorsa una settimana, gli stessi consiglieri chiedevano altresì, direttamente al sindaco, di poter visionare i documenti oggetto dell’istanza di accesso, ma si scontravano con un immotivato ed ostinato rifiuto, che chiedevano fosse formalizzato in forma scritta.

Il sindaco, tuttavia, inspiegabilmente si rifiutava di formalizzare il rifiuto, aggrediva verbalmente i consiglieri Salvatori e Graziano (così testualmente riportato dall’articolo pubblicato su “Il Quotidiano di Basilicata” in data 08 agosto 2013), addirittura paventando l’intervento della forza pubblica, e si limitava a formalizzare il differimento dell’accesso sulla base della seguente motivazione: “si comunica che non è possibile, per il momento, rilascio o visione di quanto richiesto ai sensi dell’art. 5, co. 2, del regolamento comunale per la disciplina del diritto di accesso e di informazione dei consiglieri comunali, che così stabilisce: – è, altresì, rinviata all’emanazione del provvedimento la visione e l’accesso su pareri, segnalazioni, denunce, progetti di opere, note di addebito ai dipendenti, relazioni, verbali interni – , oltre a quanto previsto dall’art. 4, lett. C) del medesimo regolamento che stabilisce che sono esclusi dal diritto di accesso: le note ad uso interno e la corrispondenza tra gli uffici dell’Ente”.

Gli stessi consiglieri di minoranza, d’altro canto, avevano già in precedenza formulato altra istanza di accesso relativa alla documentazione inerente la gestione della Casa Albergo per Anziani “Tommaso Patrissi”, che, nonostante due note di sollecito veniva evasa ben oltre il termine di 30 giorni stabilito dalla legge.

Infine nella seduta di Consiglio Comunale tenutasi in data 04/07/2013, gli stessi consiglieri avevano presentato interrogazione sulla gestione della predetta casa albergo per anziani, chiedendo che alla stessa venisse data risposta scritta, entro il termine di 30 giorni.

Ad avviso dei consiglieri Salvatori e Graziano il comportamento tenuto dalla Amministrazione, certamente lesivo dei diritti della minoranza, violava tutte le norme che disciplinano il diritto di accesso agli atti amministrativi (legge 241/90 e TUEL), peraltro sulla base di un regolamento comunale obsoleto ed abrogato dalle successive norme in materia.

Com’è a tutti noto, infatti (tranne evidentemente all’amministrazione comunale ruvese), il diritto di accesso dei Consiglieri comunali agli atti amministrativi dell’ente locale, disciplinato dall’art. 43, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/2000, prevede in capo agli stessi il diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del mandato.

Quanto sopra, anche e soprattutto in considerazione del fatto che l’espletamento del mandato di cui i consiglieri (vieppiù di minoranza) sono investiti, li abilita a conoscere tutte le attività svolte dall’Amministrazione Comunale, e che qualsiasi limitazione verrebbe a restringere la possibilità di intervento, sia in senso critico sia in senso costruttivo, incidendo negativamente sulla possibilità d’integrale espletamento del mandato ricevuto.

Quanto accaduto aveva formato oggetto di denuncia alle autorità competenti, in primis al Difensore Civico della Regione Basilicata, con ricorso presentato ai sensi dell’articolo 25-comma 9 della legge 241/1990.

Con nota di protocollo n.8792/C del 02 settembre 2013, notificata sia al Sindaco del Comune di Ruvo del Monte che ai Consiglieri Comunali ricorrenti, il Difensore Civico della Regione Basilicata, Dott. Catello Aprea, ha così sentenziato.

“E’ stato esaminato il ricorso presentato dai nominati in oggetto (Barbara Salvatori e Pietro Graziano – n.d.r.) avverso il differimento dell’istanza di accesso agli atti disposto dal Sindaco del Comune di Ruvo del Monte con provvedimento prot.3369 del 26.07.2013, nonché avverso la mancata risposta scritta all’interrogazione sulla casa albergo “Tommaso Patrissi”.

Il ricorso è ricevibile, ammissibile e fondato nel merito per i motivi che si vanno ad esporre.

Il “diritto di accesso” e il “diritto di informazione” dei Cosiglieri Comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell’art.43 del D.Lgs. n.267/2000 (T.U. degli Enti Locali) che riconosce ai Consiglieri Comunali e Provinciali, in ragione del particolare “munus” espletato, un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10 del T.U. Enti Locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A., quale disciplinato dalla legge 241/90.

Il Consigliere Comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell’organo deputato all’individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi.

Gli Uffici comunali non hanno il potere di differire l’accesso del Consigliere comunale alla conclusione del procedimento perché ogni limitazione all’esercizio del diritto previsto dall’art.43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del Consigliere Comunale di sindacare la gestione dell’Ente onde assicurarne, in uno con la trasparenza e la piena democraticità, anche il buon andamento dell’amministrazione.

Quanto alla mancata risposta all’interrogazione presentata dai ricorrenti nella seduta del Consiglio Comunale del 04/07/2013, non c’è dubbio che essa sia lesiva di una prerogativa del potere ispettivo dei Consiglieri Comunali.

Alla luce di quanto sopra, si dichiara l’illegittimità, sia del differimento dell’accesso agli atti disposto dal Sindaco del Comune di Ruvo del Monte con provvedimento prot. n.3369 del 26/07/2013, sia la mancata risposta scritta all’interrogazione presentata dai ricorrenti sulla casa albergo Tommaso Patrissi”.”

Quindi i Consiglieri Comunali, nell’esercizio del loro mandato, siano essi di maggioranza o di opposizione, hanno diritto ad accedere a tutti gli atti dell’Amministrazione Comunale, che deve immediatamente fornirli: l’esibizione non deve essere differita in alcun modo ed il Consigliere Comunale non è tenuto ad indicare i motivi di tale richiesta.

Tanto è dovuto ai cittadini tutti, perché siano informati correttamente su qualunque cosa accada nel nostro paese e sui loro diritti, per la formazione e la crescita del loro senso civico, e perché la conoscenza e l’informazione sono l’unica arma a disposizione per combattere le ingiustizie ed i soprusi di chicchessia, siano essi attori principali o burattinai occulti della vita politica e sociale ruvese.

L’Associazione Pro Loco deve istituzionalmente promuovere lo sviluppo turistico e culturale del nostro paese, ma per far questo deve innanzitutto promuovere, all’interno ed all’esterno, un paese sano, corretto e trasparente, degno della stima e dell’apprezzamento di chi voglia trovarvi un motivo per venirlo a visitare.

Tutto ciò è possibile solo con un’informazione obiettiva, senza filtri e senza censure, tranne quelli della pubblica decenza, e rispondente della realtà, senza sconti o “incensamenti” ad alcuno.

Ruvo del Monte, 07 settembre 2013

Roberto Di Napoli

catello aprea
Il Dott. Catello Aprea, Difensore Civico della Regione Basilicata

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